20 Feb 2020

Apertura di credito bancario in favore del condominio, senza delibera l'amministratore rischia grosso


In tema di apertura di credito bancario in relazione al conto corrente condominiale, l'amministratore che voglia stipulare questo contratto deve farlo previa deliberazione da parte dell'assemblea.

In mancanza di delibera ad hoc , o peggio ancora in presenza di una delibera asseritamente falsa, il contratto di apertura di credito è inefficace nei confronti del condominio, in ragione del fatto che l'amministratore deve essere considerato un falsus procurator.

Conseguenza di ciò è che dell'eventuale scoperto derivante dalla suddetta apertura risponderebbe l'amministratore verso l'istituto di credito.

Questa, nella sostanza, la conclusione che si può trarre leggendo la sentenza n. 95 del 31 gennaio 2020 resa dal Tribunale di Ravenna .

Un pronunciamento che non trova precedenti noti che si sviluppa attorno ad una vicenda che ha avuto anche degli strascichi penali , ma che comunque, al netto delle peculiarità del caso concreto, consegna una conclusione chiara e precisa: in materia di contratti bancari riguardanti il condominio decide l'assemblea.

Apertura di credito bancario in favore del condominio: il caso

Un condominio proponeva azione giudiziale innanzi al Tribunale di Ravenna contro l'ex amministratore e una banca, in relazione al contratto di apertura di credito sottoscritta a suo nome dall'amministratore presso quell'istituto.

La domanda era volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'amministratore con conseguente declaratoria dell'inesistenza di crediti in favore dell'istituto in relazione a quanto risultante al momento della chiusura del rapporto di conto corrente.

Il condominio , in sostanza, lamentava che il precedente amministratore, quando stipulo il contratto di apertura di credito bancario non era legittimato a farlo in ragione del fatto che non aveva ricevuto una valida delega in tal senso dall'assemblea.

Poiché dagli atti di causa risultava esistere una delibera di autorizzazione in tal senso il condominio ne ha affermato la falsità specificando e dimostrando che anche il Presidente dell'assemblea risultante dal quel verbale frattempo aveva presentato querela per contestare la veridicità della sua firma e la stessa presenza all'adunanza.

Insomma a dire del condominio un comportamento truffaldino , quello tenuto dal precedente amministratore.

Esposto concisamente il fatto, prima di soffermarci sulla decisione vediamo che cosa s'intende per apertura di credito bancario.

=> Ecco cosa rischia l'amministratore che falsifica le ricevute dei modelli f24

Apertura di credito bancario, la definizione

L'art. 1842 c.c., rubricato Nozione , recita:

«L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato».

Sebbene la prassi ci racconti di scoperti di conto corrente tollerati dagli istituti di credito, anche in assenza della così detta apertura di credito, per far sì che il conto possa essere tranquillante in rosso (per quanto di tranquillità si possa parlare), più correttamente legittimamente, è necessario questo contratto.

Con l'apertura di credito il contraente può, nella misura e per il tempo concordati, utilizzare delle somme che la banca gli mette a disposizione.

Quante volte nei film abbiamo sentito dire «la banca ha chiesto di rientrare immediatamente dello scoperto, così ci mandando sul lastrico»?

Ecco, questa è l'apertura di credito bancario. In realtà, come specifica l'art. 1845 c.c. «la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori».

Torniamo al nostro caso, cioè all'apertura di credito bancario in favore del condominio operata dall'amministratore

Da non perdere: Fido bancario ottenuto con verbali falsi. Responsabile l'amministratore di condominio

Apertura di credito bancario in favore del condominio, serve la delibera per ritenere valido il contratto

Espletata l'attività istruttoria, il Tribunale di Ravenna, con la sentenza in commento, è arrivato alla conclusione che nel caso di specie non risultasse provata l'esistenza di una valida delega assembleare in favore dell'amministratore a fronte delle contestazioni del condominio sostenute anche dalla presentazione di denunce in sede penale.

In buona sostanza, per passare dal particolare al generale, quello che il Tribunale di Ravenna afferma è che per stipulare un contratto apertura di credito bancario in favore del condominio , l'amministratore deve essere munito di specifica delibera assembleare.

È utile a questo punto comprendere quali siano le maggioranze necessarie per la decisione in merito.

In presenza di un rapporto di conto corrente quello di apertura di credito bancario deve considerarsi una sorta di contratto collegato. Vista la sua riconducibilità nell'ambito delle prestazioni di servizi resi nell'interesse comune, data anche l'onerosità che tale apertura comporta, è parere di chi scrive che la relativa deliberazione debba essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione e almeno la metà del valore dell'edificio. Ciò tanto in prima, quanto in seconda convocazione.

Com'è andata a finire la causa? L'amministratore è stato condannato a tenere indenne il condominio dallo scoperto di conto? Il contratto è stato dichiarato inefficace?

Si legge in sentenza che l'assenza di delibera regolarmente assunta volta alla sottoscrizione del contratto di esame porta con sé come conseguenza «l'accoglimento la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'apertura di credito nei confronti del condominio come atto compiuto da falsus procurator».

Quanto allo scoperto: gli atti di causa hanno messo in evidenza che esso non derivava dall'apertura di conto, ma da un saldo negativo indipendente da esso e tollerato dall'istituto che il Tribunale a ritenuto dover essere saldato dal condominio medesimo oltreché , in solido, dall'amministratore in ragione di una fideiussione a suo tempo prestata.

In generale quale deduzione delle conclusioni rassegnate dal Tribunale ravennate, si ribadisce che se lo scoperto di conto deriva da un illecita sottoscrizione da parte dell'amministratore, la declaratoria di inefficacia del contratto verso il condominio fa sì che il così detto rientro debba essere effettuato dall'amministratore e solamente verso di questi preteso.


Fonte: condominioweb.com

Immagini: Sfondo foto creata da freepik - it.freepik.com







RICHIESTA DI ACCESSO

ACCEDI AL TUO ACCOUNT

RESET PASSWORD

Privacy Policy


Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali di Dr. Elisabetta Lideo, società che gestisce il sito Internet www.amministrazionilideo.it, intende descrivere nella maniera più accurata le modalità di gestione del trattamento dei dati personali degli utenti e visitatori del nostro sito.

Questa è, inoltre, una informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli utenti dei servizi del nostro sito, che vengono erogati via Internet.

L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri links, di cui Dr. Elisabetta Lideo non è in alcun modo responsabile.

Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti Europei per la protezione dei dati personali adottata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (in applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE).


IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO

"Titolare" del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito della consultazione del nostro sito e di ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri servizi, è Dr. Elisabetta Lideo Via Plinia 13, 35036 Montegrotto Terme PD.


DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonch%u77E4i opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte a Dr. Elisabetta Lideo Via Plinia 13, 35036 Montegrotto Terme PD, ovvero all'indirizzo e-mail: info@amministrazionilideo.it.


LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito [fisicamente posto "in hosting" presso la Aruba S.p.A. ("www.aruba.it")], sono effettuati presso la sede della Società titolare del trattamento e sono curati solo da dipendenti, collaboratori o soci di Dr. Elisabetta Lideo incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso.

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizio, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l'adempimento delle richieste.

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, sono individuate in maniera dettagliata nell'offerta dei diversi servizi forniti dalla Società.

In corrispondenza delle singole offerte, infatti, l'utente troverà delle specifiche informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.

Tali informative sono comunque ispirate ai principi contenuti nella Privacy Policy della Società.


TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del nostro sito: salva questa eventualità, in genere i dati sui contatti web non vengono conservati per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché gli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Specifiche informative sintetiche sono riportate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Invitiamo i nostri utenti, nelle Loro richieste di servizi o nei Loro quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari; ben più opportuno appare, invece, l'uso di nomi di fantasia.


COOKIES

Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito ad autorizzazione. Se si acconsente, il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni.

I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico sul Web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e consentono alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti.

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, nè vengono utilizzati c.d. cookies di sessione o cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.


FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per sollecitare l'invio di materiale informativo o richiedere gli altri tipi di servizi offerti dalla Società.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.


MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.


Chiudi